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Il danno catastrofale non esiste

se la morte è istantanea

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28478 del 29 novembre 2017, è intervenuta in materia di danno catastrofale, affermando che esso non va riconosciuto e, dunque, risarcito, nel caso di morte immediata del soggetto. In altri termini, se la vittima non vive un intervallo di tempo fra l’evento lesivo e la morte, non ha diritto al risarcimento di quel danno che deriva dalla sofferenza maturata nella consapevolezza dell’imminente decesso.

La vicenda in questione riguardava un omicidio di Camorra da parte di una banda. Gli eredi della vittima avevano agito in giudizio chiedendo, fra gli altri, il risarcimento dei danni morali subiti iure proprio nonché dei danni maturati iure hereditatis.

Nell’ambito di entrambi i giudizi di merito, i giudici avevano però riconosciuto agli attori unicamente i danni maturati direttamente e non in qualità di eredi. Per tale ragione, essi avevano avviato il giudizio di Cassazione, richiedendo il riconoscimento del danno catastrofale e non del danno tanatologico. A detta dei ricorrenti, infatti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiamato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 15350/2015, in punto di danno tanatologico, rilevando che, nel caso specifico, era stato richiesto il “danno catastrofico” per la sofferenza psichica patita dalla vittima nel tempo intercorso fra l’inizio dell’aggressione omicida e la morte.

Secondo i suoi congiunti, infatti, il loro caro si sarebbe resa conto della propria imminente fine, dall’inizio dell’aggressione fino al momento in cui è subentrata la morte, avendo cercato altresì di scappare e trovare la salvezza nascondendosi in uno chalet vicino.

Per gli Ermellini, però, il motivo è infondato. Il presupposto fattuale richiesto per l’insorgenza del danno catastrofale – affermano infatti – è costituito dall’acquisizione della consapevolezza della propria morte imminente, e ciò sarebbe stato escluso nel caso di specie: la Corte ha ritenuto che “in mancanza di ricostruzioni fattuali più precise, l’azione omicida è stata istantanea, essendo durata solo pochi secondi” e che, pertanto, “l’evento morte, nel senso di cessazione della funzione vitale consapevole, è, poi, sopraggiunto istantaneamente”.

La Suprema Corte ha pertanto ritenuto che non vi fosse stato alcuna successione degli eredi nel danno catastrofale, non essendo sorto a priori neanche in capo alla vittima, ed il ricorso è stato rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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