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In caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi”. A ribadire con forza questo principio la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con una recente ordinanza del 12 dicembre 2017 con la quale ha accolto il ricorso presentato dai congiunti di un lavoratore dello stabilimento di Sestri Levante della Fincantieri (in foto) deceduto in seguito ad una malattia da lavoro.

Con sentenza del 16 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Trieste aveva confermato la decisione del Tribunale di Trieste rigettando la domanda proposta dagli eredi della vittima nei confronti dei vertici dell’azienda per ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno biologico di titolarità dell’operaio venuto a mancare. La Corte territoriale, a fronte delle carenze di allegazione e prova in ordine alla condizione dell’uomo nell’intervallo tra la manifestazione della malattia ed il decesso, aveva riconosciuto solo il danno per l’inabilità temporanea assoluta del lavoratore causato dalla malattia precedente al decesso, e tenuto conto del riconoscimento da parte dell’Inail dei postumi permanenti pari al 100%, da considerarsi, tuttavia, non stabilizzati, aveva considerato non assoggettata a gravame la quantificazione del danno ed omessa l’indicazione di elementi atti a consentire la personalizzazione dello stesso.

Gli eredi del lavoratore avevano quindi presentato ricorso in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver disconosciuto, in relazione alla stabilizzazione dei postumi permanenti della patologia sofferta nel non breve lasso di tempo intercorso tra l’insorgere della stessa ed il sopravvenire del decesso, la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno biologico rapportata al consolidamento dell’invalidità permanente.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, facendo proprie le argomentazioni espresse dalla stessa Corte con sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1072, in base alle quali, per citare testualmente, “nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente il 100%, con l’ulteriore fattore “aggravante, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatola o, quantomeno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non “migliora”) né si stabilizza ma degrada verso la morte; quest’ultimo evento rimane fuori dai danno alla salute … ma non la “progressione” verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita”.

La Suprema Corte ha anche ritenuto che, “qualora il giudice si determini all’applicazione dei criteri di liquidazione tabellare o a punto, debba necessariamente procedere alla “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto, atteso che, come già più volte ribadito da questa stessa Corte, la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice”; e ha giudicato “idonea l’impugnazione della sentenza di primo grado riguardo al profilo dell’inabilità temporanea in caso di morte non immediata del soggetto ammalatosi”.

Dunque, il ricorso è stato accolto e la la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà provvedere di conseguenza.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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