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Se si è vittima di un incidente stradale, l’assicurazione dovrà risarcire sia le spese sopportate per le cure sia il calo dei guadagni scaturiti dall’incapacità di poter lavorare.

Il pronunciamento arriva dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, che il 4 maggio 2016 ha emesso un’ordinanza (la numero 8896) dove si calcola, in base al reddito, il risarcimento basato sull’effettivo danno. In pratica, il conteggio verte sul guadagno perduto.

Il caso era partito da un motociclista contro la compagnia del responsabile del sinistro per la perdita di capacità di profitto durante il periodo di stop forzato. Una richiesta approvata dal Tribunale di Brescia e dalla Corte d’Appello che, tra le altre, hanno accolto la domanda di risarcimento del danno di perdita della capacità di guadagno e hanno liquidato il relativo pregiudizio in base al reddito più alto percepito dalla vittima nei tre anni precedenti al sinistro. Il gruppo assicurativo, però, ha impugnato il provvedimento, lamentandone l’erroneità in iure, sul presupposto che, siccome al momento dell’incidente la vittima godeva di un reddito esiguo, il danno si sarebbe dovuto liquidare in base al parametro del triplo della pensione sociale (assegno sociale). Ma per il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia la tesi del ricorrente è infondata, perché il risarcimento si trasformerebbe in indennizzo. E fissa i parametri. “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito da un soggetto percettore di reddito da lavoro – si legge nell’ordinanza –, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’articolo 137 del Codice assicurativo, può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito ma questa era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile a un disoccupato”.

E ancora: “Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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