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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 15204/2018, ha precisato che il Consulente Tecnico d’Ufficio, operando nell’interesse della giustizia, con mandato neutrale, dopo aver chiesto inutilmente il quantum dovuto, può esigere il pagamento solidale del suo compenso alle parti, senza che rilevi la ripartizione di questa voce di spesa contenuta nel provvedimento definitivo.

In una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, il Tribunale e in seconda battuta la Corte d’Appello avevano rigettato le domande dei ricorrenti. Gli attori soccombenti nei primi due gradi di giudizio a questo punto avevano proposto ricorso per Cassazione, anche per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 168 d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, considerato che “il Tribunale avrebbe dovuto compensare almeno le spese delle due consulenze tecniche d’ufficio: il giudice d’appello ha ritenuto che non vi fossero ragioni di compensazione per la totale soccombenza degli attori, avendo questi già ricevuto tutto quanto era loro dovuto prima di avviare la causa. Invece – affermano i ricorrenti – non sarebbe così per le spese di accertamento tecnico”.

Secondo la Corte di Cassazione però “il motivo è palesemente infondato: esso invoca giurisprudenza non pertinente con la compensazione, che anzi afferma l’esistenza della responsabilità solidale delle parti rispetto al consulente”. E si cita la sentenza della stessa Suprema Corte, pima sezione, del 12 novembre 2015 n. 23133, secondo cui “il consulente tecnico d’ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto – salvi i rapporti interni tra le parti – l’ausiliare opera nell’interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale“.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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