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Nulla cambia per l’articolo 590bis del Codice Penale in materia di “lesioni personali stradali“. Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 95 del 24 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Il testo di legge entrerà in vigore il prossimo 9 maggio.

A due anni di distanza, non cambia l’impianto della legge nr. 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Gli organi di polizia stradale, come polizia giudiziaria, continueranno d’ufficio a informare le Procure della Repubblica competenti per territorio, ogni qualvolta le lesioni subite da almeno uno dei coinvolti superino i 40 giorni di prognosi e ci sia la violazione di una norma del codice della strada.

Articolo 590 bis c.p. procedibilità d’ufficio

Si era infatti parlato, già dalla pubblicazione della legge nr. 103/2017, della possibilità che il reato previsto dall’art. 590 bis c.p. tornasse nell’alveo della procedibilità a querela di parte. Ma la relazione tecnica del Ministero di Giustizia aveva espressamente chiarito che nulla si sarebbe modificato. Peraltro, ad oggi non si hanno neppure notizie di ricorsi alla Corte Costituzionale.

Quello che invece non si comprende è come la sinistrosità in Italia non abbia avuto alcuna netta diminuzione dal marzo 2016 ad oggi, anzi, nonostante l’inasprimento delle pene e le segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Ma quali sono i reati per i quali viene introdotta la procedibilità a querela? Si tratta di taluni reati contro la persona e il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente “per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo“. L’obiettivo della riforma che amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte è ovviamente quello di “migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

In tal modo, “le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa”.

Il decreto elenca le ipotesi di reato nei confronti delle quali è soppressa la procedibilità d’ufficio e, pertanto, si potrà procedere unicamente a querela di parte.

Tra questi il reato di minaccia (art. 612 c.p.), in cui rimarrà la procedibilità d’ufficio solo ove la minaccia sia grave ossia fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p. che enumera una serie di aggravanti: ad esempio, minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

A querela della persona offesa sarà punibile anche il reato di “Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale” nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 615 c.p, ovvero se l’abuso consiste nell’introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

Procedibilità a querela, inoltre, anche per le ipotesi di reato previste: dall’art. 617-ter c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), primo comma; dall’art. 617-sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), primo comma; dall’art. 619 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni); dall’art. 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni).

Ritoccati anche i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.), che saranno procedibili d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e, nel caso della frode informatica, anche per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.). Non sarà più procedibile d’ufficio neppure l’Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

In sostanza, viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nell’ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

Il provvedimento precisa, infine, che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Invece, ove sia pendente il procedimento, il Pm, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informerà la persona offesa dal reato dalla facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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