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Il fatto che un pedone attraversasse la strada al di fuori delle strisce pedonali non è una giustificazione sufficiente per un automobilista che lo abbia investito, tanto più se questi ha tenuto una condotta di guida manifestamente pericolosa e imprudente.

A riaffermare questo principio la Corte di Cassazione, IV sezione Penale, nella recente sentenza, la n. 22019/18, depositata il 18 maggio, con cui ha definitivamente condannato l’investitore: secondo la Suprema Corte, quest’ultimo avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità e tenere una condotta più prudente, trovandosi su un tratto di strada trafficato e in prossimità di un incrocio, e “l’azzardo” compiuto dal pedone, purtroppo deceduto, è secondario.

La Corte di Appello di Lecce aveva già confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto l’automobilista, un sessantenne del luogo, colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito un pedone che aveva intrapreso l’attraversamento al di fuori di strisce pedonali, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte.

Il giudice di appello aveva evidenziato che, sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell’esame testimoniale, il mancato tempestivo avvistamento del pedone, intento nell’attraversamento della sede stradale, era senz’altro attribuibile a colpa del conducente, in ragione della velocità tenuta dal veicolo, superiore a quella consentita e della pericolosità del tratto stradale percorso (in prossimità di incrocio e con traffico intenso) e in condizioni di visibilità non ottimali (imbrunire).

L’investitore, tuttavia, ha proposto ricorso avverso la sentenza assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’addebitabilità del sinistro al ricorrente e alla sussistenza del rapporto di causalità con l’evento in ragione di una condotta eccezionale e imprevedibile della persona offesa, la quale, a suo dire, si sarebbe avventurata in attraversamento della carreggiata in un punto in cui il flusso della circolazione era particolarmente intenso e la visuale era ostacolata dalla presenza di altri veicoli.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, che, “in concreto – recita la sentenza – non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali, che la condotta di guida fu certamente improntata a colpa, in ragione della velocità tenuta, mentre il rispetto del limite previsto avrebbe consentito al conducente del veicolo di compiere adeguata manovra di salvezza. In termini altrettanto aderenti alle emergenze processuali il giudice territoriale ha poi rappresentato che le particolari condizioni di traffico, di visibilità di prossimità ad un incrocio avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo investitore non solo il rispetto dei limiti di velocità prescritti dalle norme di riferimento quanto, più in generale, di conformare la condotta di guida a particolare prudenza e circospezione, con riferimento ai precetti di cui all’art.141 Codice della Strada soprattutto quando, come nel caso in specie, la visibilità era limitata dalla presenza di altri veicoli e doveva ritenersi prevedibile, in prossimità di un incrocio, l’attraversamento di un pedone”.

Sotto questo profilo pertanto – concludono gli Ermellini – il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che possano avere precluso al M. la possibilità di percepire l’attraversamento intrapreso dal pedone, laddove la giurisprudenza di questa Corte esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez.IV, 2.7.2013 n.33207; 16.4.2008 n.20027)”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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