Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Morte del feto

condanna ostetriche solo con nesso causale

La morte intrauterina in grembo del feto non può essere penalmente addebitata, a prescindere, alle ostetriche in servizio, ma è indispensabile la prova che, se anche fosse stato coinvolto il medico, l’evento sarebbe stato evitato.

Farà discutere la sentenza della Corte di Cassazione 39771/2017 depositata il 31 agosto scorso relativamente alla morte del feto. Nel caso in questione le due ostetriche imputate erano state ritenute responsabili dai giudici di merito di aver causato per colpa l’interruzione della gravidanza di una donna che era giunta presso la struttura privata dove esse operavano, lamentando forti dolori.

Le due ostetriche avevano eseguito i tracciati cardiotocografici sulla paziente e, visti i risultati allarmanti, avevano avvisato telefonicamente il medico che assisteva la donna privatamente. Per i giudici di merito, nonostante ciò, le due ostetriche dovevano ritenersi comunque colpevoli per non aver richiesto e preteso l’intervento del medico di guardia che era in servizio presso la clinica sottovalutando un possibile rischio di morte intrauterina del feto.

La Cassazione, interessata della vicenda, ha tuttavia posto in evidenza la circostanza che nelle sentenze dei giudici di merito era descritta una situazione dalla quale non emergeva “l’umana razionale certezza dell’effetto salvifico” dell’intervento del medico. In assenza di qualsiasi argomentazione sul positivo superamento della fase di crisi e sulla sopravvivenza del feto in caso di intervento tempestivo e appropriato del medico, mancherebbe insomma la necessaria prova del nesso causale.

Il giudice di merito è stato pertanto chiamato a rivalutare i fatti tenendo conto di ciò e del fatto che, con riferimento al personale infermieristico, l’indagine sul nesso di causalità presenta delle peculiarità: le ostetriche, in particolare, non hanno la competenza di scegliere direttamente il parto prematuro ma devono solo porre il medico specialista nella condizione di effettuare la propria opzione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Malasanità

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content