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Via alle multe europee

Nuovo regolamento del codice della strada

Multe europee: stretta del Ministero dell’Interno sulle sanzioni per infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei Paesi membri dell’Unione Europea. Una circolare del Viminale fornisce dettagli operativi quanto al sistema di scambio dati identificativi dei veicoli immatricolati nei Paesi UE e guarda alla futura possibilità di una riscossione coattiva delle multe europee

Il Ministero sottolinea l’attenzione, da parte delle Istituzioni UE, all’uniforme applicazione delle sanzioni commesse nel territorio dei Paesi membri a fronte delle difficoltà che si sono riscontrate sulle violazioni stradali accertate da remoto e in uno Stato membro diverso da quello d’immatricolazione del veicolo.

Pertanto, al fine di agevolare l’applicazione transfrontaliera di queste multe europee, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi, è stata emanata la Direttiva 2011/82/UE e realizzato un sistema di scambio di informazioni, definito Cross Border, per alcune specifiche infrazioni, che consente allo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione stradale di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.

In Italia, questa direttiva è stata recepita con il d.lgs. 37/2014 ma va precisato che le norme non si applicano a tutte le violazioni al codice della strada, bensì a un ristretto numero di comportamenti considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione e definiti diversamente dalle legislazioni dei vari stati membri. Più precisamente, si tratta delle infrazioni provocate da: eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco, passaggio al semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di cellulare o altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Per garantire il funzionamento del sistema a livello europeo sarà fondamentale l’operato dei Punti di contatto nazionale, ossia l’autorità che verrà designata da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli: in Italia, la Direzione Generale per la Motorizzazione. Tramite l’uso del numero completo di targa, i Punti garantiranno reciprocamente la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali. Sul portale dell’automobilista, infatti, è già stata resa disponibile un’applicazione informatica a cui le forze di polizia potranno accedere gratuitamente. Gli elementi identificativi andranno inseriti nell’apposito elenco sia da parte di chi interroga il sistema che dal Punto di contatto nazionale che fornisce la risposta.

Si tratterà di elementi facoltativi e obbligatori: per i primi (ad es. sesso, luogo di nascita, etc., non necessari per la validità giuridica del verbale) nessuna obiezione potrà essere mossa al Punto di contatto dello Stato consultato qualora tali elementi non vengano forniti, mentre quelli obbligatori andranno sempre forniti purché disponibili nel registro o archivio nazionale del Paese interpellato

Gli Stati in cui saranno accertate le infrazioni, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/413, avranno l’obbligo di informare l’intestatario del veicolo o la persona che l’ha commessa circa le conseguenze giuridiche della stessa, procedura che in Italia non sostituirà, ma si abbinerà, a quella della notificazione a persona residente all’estero (art. 201, comma 1, C.d.S.)

La lettera d’informazione sull’infrazione, redatta nella lingua (o lingue ufficiali) dello Stato d’immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, conterrà tutte le informazioni utili, in particolare: tipologia di violazione, luogo, data e ora della stessa, sanzione principale e accessoria e, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare il comportamento violativo delle norme. La lettera, indirizzata e da notificare all’intestatario del veicolo, sarà inserita nel plico contenente verbale di accertamento e contestazione (anch’esso tradotto nella lingua, o lingue, ufficiali dello Stato d’immatricolazione del veicolo).

Punto critico rimane quello sulle modalità di pagamento e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, soprattutto sulla fase di riscossione coattiva: ad oggi, infatti, le norme comunitarie e convenzionali non consentono di attivare efficaci strumenti per incassare tali somme all’estero qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento della sanzione. Per il Ministero, tuttavia, la soluzione offerta in un prossimo futuro potrebbe essere quella fornita dal d.lgs. 37/2016, che attua la decisione-quadro n. 2005/214/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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