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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018, ha accolto il ricorso di una coppia, che aveva convenuto in giudizio una società da cui aveva acquistato un pacchetto turistico “all inclusive. Poiché la coppia aveva dovuto rinunciare al viaggio a causa di una grave ed improvvisa patologia che aveva colpito uno dei due turisti, aveva chiesto la restituzione, a carico della s.p.a. convenuta, della somma pagata come prezzo dell’intera prestazione pattuita.  I giudici di primo grado hanno avvolto la domanda e quelli di secondo grado hanno respinto l’impugnazione della società di viaggi, che si è quindi rivolta alla Cassazione. Ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, in accoglimento delle pretese risarcitorie della coppia.

La fattispecie in esame, in particolare, ben può inquadrarsi nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contribuenti.

Secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno correttamente dato rilievo alla congiunta valutazione della causa e dei motivi (determinanti) che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, dando forma al concetto di “causa concreta del contratto” attinente alla funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere. Stante dunque il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di usufruire del pacchetto, risulta pertanto applicabile l’art. 1463 c.c., ossia la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Difatti, chiariscono ancora gli Ermellini, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione – con possibilità di attivare i rimedi restitutori ex art. 1463 c.c. – può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico e si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile la prestazione del debitore, ma anche nel caso (di specie) in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte. Sempre che, ovviamente, tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale, in cui consiste la causa concreta del contratto.

Deve infine escludersi – conclude la Cassazione – che l’impossibilità sopravvenuta, come prospettato dalla società ricorrente, debba essere necessariamente ricollegata al fatto del terzo. La non imputabilità al debitore non ristringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi (come quello de quo) in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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