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Anche se ad un incrocio manca il segnale di “Stop”, ciò non autorizza chi lo attraversa ad affrontarlo senza la dovuta prudenza e, in caso di incidente, l’Ente locale non è chiamato a dover risarcire i danni.

Questo, in sostanza, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, con la recente ordinanza n. 1103/18 depositata il 18 gennaio.

Il caso. Un automobilista e la passeggera che viaggiava con lui hanno citato in causa dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti sia l’automobilista che, a loro dire, lo avrebbe provocato mancando la precedenza, con la sua compagnia di assicurazione, sia l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, nel cui territorio era avvenuto il sinistro, per aver rimosso dall’intersezione in questione il segnale di “Stop” che era installato lì da lungo tempo.

Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ritenendo che la responsabilità dei fatti fosse del ricorrente, mentre il Tribunale di Tivoli l’ha parzialmente accolta, escludendo tuttavia qualsiasi responsabilità in capo all’Amministrazione comunale. Il Tribunale ha ritenuto che l’assenza di stop “non rappresentò fattore causale del sinistro, giacché i conducenti devono comunque adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia, che vi sia o meno un segnale di stop”.

Il ricorrente ha quindi proposto nuovo ricorso per Cassazione in particolare sul punto specifico, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Tivoli fosse “contraddittoria”, “errata” e ingiusta. Ma la Suprema Corte lo ha rigettato, spiegando che “il Tribunale ha già escluso la responsabilità del Comune per mancanza di nesso di causa tra l’omissione ascrittagli e il danno, sicché è irrilevante stabilire se quell’omissione sia stata colposa o meno”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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