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Assicurazione: condannata per responsabilità aggravata

espone motivi pretestuosi per non onorare la polizza

Non solo ne ha respinto tutte le pretese, ma l’ha anche condannata per responsabilità aggravata per aver costretto un proprio assicurato a ricorrere alle vie legali esponendo motivazioni pretestuose.

E’ destinata a lasciare il segno nel mondo del contenzioso assicurativo e, soprattutto, in quello della mala assicurazione, una recente sentenza emanata dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Luca Caputo.

La vicenda in questione riguarda il diniego di indennizzo opposto da una compagnia di assicurazione, Assicurazioni Spa, a un suo cliente rispetto alla richiesta di attivazione delle garanzie previste dalla polizza assicurativa per danni da incendio della quale l’uomo era titolare.

Per l’assicuratore tale polizza, che non copriva l’incendio doloso, doveva ritenersi non operativa in quanto i vigili del fuoco, intervenuti nell’immediatezza dell’incendio che aveva colpito l’auto dell’assicurato, non avevano individuato con certezza la causa dello stesso né avevano escluso che, dietro, ci fossero ignoti che potevano aver agito con dolo.

Il Tribunale, a tal proposito, ha fornito delle interessanti delucidazioni in materia di onere della prova rilevando che la parte attrice, avendo provato il fatto storico dell’incendio con la produzione del rapporto redatto dai vigili del fuoco, aveva provato anche la sussistenza dei presupposti necessari perché sorgesse l’obbligo di indennizzo in capo alla compagnia, non omettendo di produrre il contratto e di allegare l’altrui inadempimento.

L’assicuratore, dal canto suo, si era limitato a eccepire di non essere tenuto all’indennizzo in virtù di quanto disposto dalle condizioni generali di polizza (peraltro non prodotte per esteso ma richiamate solo sinteticamente), senza in alcun modo provare (come invece avrebbe dovuto) il fattore impeditivo rispetto all’operatività della garanzia.

A tal proposito, per il giudice l’affermazione dei vigili del fuoco in base alla quale non sarebbe da escludere un’eventuale azione dolosa da parte di ignoti costituisce una valutazione, e non una constatazione, peraltro formulata in termini dubitativi. In quanto tale, la stessa non è idonea a provare che l’origine del sinistro sia stata dolosa.

Peraltro, l’attore aveva depositato in giudizio il certificato che attestava l’archiviazione del procedimento penale disposta dal GIP per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Tutti questi elementi confutano la tesi della compagnia di assicurazione in forza della quale, nel caso di specie, esisterebbero elementi presuntivi idonei a far ritenere doloso l’incendio: la clausola che esclude l’operatività della polizza, limitando l’efficacia della stessa in casi astrattamente indennizzabili, va del resto interpretata in maniera rigorosa.

Ma l’aspetto di maggior rilievo della sentenza è rappresentato dalla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. che il giudice, posta la possibilità di pronunciarla anche d’ufficio, ha ritenuto di infliggere alla compagnia per il suo comportamento, caratterizzato da colpa grave.

Innanzitutto, infatti, l’assicuratrice aveva svolto delle difese manifestamente infondate, ponendo alla base della propria tesi degli elementi “davvero troppo deboli, sotto il profilo giuridico e processuale, per poter giustificare una posizione di ferma resistenza al pagamento, ed anche ad ipotesi conciliative”.

Come si legge in sentenza, del resto, l’articolo 24 della Costituzione non pone un diritto di agire o resistere in giudizio ad ogni costo e anche sulla base di posizioni giuridiche palesemente temerarie. Occorre, invece, rispettare sempre i canoni di buona fede e lealtà processuale riconducibili all’articolo 2 della Costituzione ed evitare di resistere rispetto all’altrui pretesa prescindendo da un qualsivoglia fondamento giuridico con il solo fine di ritardare l’accertamento del diritto di chi agisce.

Va quindi assolutamente punito – conclude il giudice – “il comportamento inutilmente defatigatorio tenuto dalla convenuta rispetto alle legittime aspettative di un contraente che stipula una polizza assicurativa nell’auspicio che, nel momento in cui si verificano eventi indennizzabili, la compagnia assicuratrice provveda al relativo indennizzo senza interpretare le circostanze di fatto in maniera solo ad essa favorevole, ossia nel senso di escludere l’operatività della polizza“. Basterà come monito alle compagnie?

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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