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Si allunga la lista dei reati che saranno procedibili a querela. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 marzo 2018, ha infatti approvato il decreto legislativo di attuazione della riforma Orlando (Legge 23 giugno 2017, n. 103)  relativamente alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati.

Il provvedimento estende la procedibilità a querela di parte ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati per il valore privato dell’offesa o per il loro modesto valore offensivo, al fine di migliorare l’efficienza del sistema penale e favorire strumenti di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso l’istituto dell’estinzione del reato stesso per condotte riparatorie, che attiene ai reati procedibili a querela rimettibile.

Si prevede la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio contemplati dal codice penale.

Permane la procedibilità d’ufficio nel caso di persona offesa incapace per età o per infermità o qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art 339 c.p. o, nell’ipotesi di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla vittima sia di rilevante gravità. Per quanto attiene ai reati per i quali già si procede a querela di parte, nell’ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In questo modo, si legge infine un una nota di Palazzo Chigi, “le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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