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Il Ddl sul cyberbullismo è legge: l’ok è arrivato all’unanimità mercoledì 17 maggio 2017 dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, frutto della mediazione e dei ritocchi avvenuti in aula, rispetto a un testo che voleva estendere le norme anche agli over 18 e al bullismo in senso ampio, è destinato essenzialmente ai minori e, più che puntare sulla repressione e sulle sanzioni, privilegia l’aspetto educativo e il ruolo della scuola e degli insegnanti, al fine di frenare un fenomeno in forte crescita, come appunto quello del cyberbullismo. I cardini delle misure di contrasto sono infatti rappresentati dalla “stretta” sul web e dal coinvolgimento delle scuole.

Innanzitutto, l‘ordinamento si dota di una precisa definizione legislativa di cyberbullismo, inteso come qualsiasi “forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online (aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore) il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo“.

Le principali azioni.

Oscuramento del sito. Il minore sopra i 14 anni vittima del bullismo telematico (o il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete, senza che sia necessario che le condotte integrino le fattispecie ex art. 167 del codice della privacy o quelle contenute in altre norme incriminatrici. La rimozione deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza: se non si provvede nei termini, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Prevenzione e Monitoraggio. La nuova legge istituisce entro 30 giorni dall’entrata in vigore un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui faranno parte il garante per l’infanzia, diversi ministeri e le associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori. L’obiettivo è quello di redigere delle apposite linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, tali linee dovranno prevedere una formazione specifica del personale scolastico, oltre alla promozione di un ruolo attivo degli studenti e misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. E’ inoltre prevista la realizzazione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Docenti anti-bulli e ruolo della scuola. Ogni istituto scolastico dovrà dotarsi di un docente “anti-bulli”, ossia un insegnante con funzioni di referente e coordinatore per tutte le iniziative poste in essere contro il cyberbullismo. Nello svolgimento di tale ruolo, il docente dovrà collaborare con forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile territoriali nei casi di necessità. Le scuole, inoltre, sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, ai fini di un uso consapevole di internet e, salvo che il fatto non costituisca reato, i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo a danno degli studenti avranno il dovere di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e, se necessario, attivare azioni di carattere educativo.

Ammonimento del questore. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il “cyberbullo”, sulla falsariga di quanto già previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore, che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cesseranno con la maggiore età.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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