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Se il sinistro avviene a polizza assicurativa scaduta, la copertura resta operativa laddove l’incidente risulti occorso nei successivi quindici giorni di tolleranza, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento del premio sia avvenuto o meno in quel periodo di tempo. Infatti, ex art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione del contratto si produce non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di rispetto.

A fare chiarezza su quest’annosa questione la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella recente sentenza n. 26104/2016, nella quale si accoglie parzialmente il ricorso di una s.r.l., in persona dell’amministratore unico legale rappresentante, contro una compagnia assicurativa.

Il legale rappresentante aveva concluso con la compagnia una polizza di responsabilità civile, ma l’incidente sul lavoro che aveva portato alla morte di un operaio era avvenuto due giorni dopo la scadenza della polizza stessa: il titolare è stato dunque ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato dal giudice penale a versare alle parti civili una provvisionale di 150mila euro e all’Inail l’importo di 170mila euro. 

Da qui la sua domanda tesa all’accertamento della validità ed efficacia della polizza e ad essere tenuto indenne dalla compagnia quanto a tutte le pretese risarcitorie dei terzi. Per i giudici di Cassazione merita accoglimento il motivo teso a far ritenere la “ultrattività” della polizza, stante l’interpretazione confermata da quanto previsto dall’art 3 delle condizioni di polizza nonché dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma del terzo comma dell’art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.


Secondo la Cassazione, sbagliano i giudici di merito a ritenere che la polizza non sia più operativa e il contratto sia risolto ex lege perché il premio risulta pagato solo sei mesi dopo la scadenza e non entro i quindi giorni di tolleranza. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato “che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo”.

Tale principio, prosegue la Cassazione, opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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