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Nei giorni scorsi la Cassazione ha pubblicato due rilevanti pronunciamenti sulla delicata tematica della nascita indesiderata causata da responsabilità medica.

Con la prima, l’ordinanza numero 2675/2018 del 5 febbraio, la Suprema corte ha stabilito che, se il sanitario compie una diagnosi errata concernente il feto, per la nascita indesiderata non va risarcita solo la madre: anche il padre deve essere ristorato dei danni che, come questo, costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto l’erronea esecuzione di un intervento di raschiamento uterino a cui era stata sottoposta la moglie del ricorrente in ragione dell’errata diagnosi di aborto interno e in conseguenza della quale la gravidanza era proseguita, concludendosi con la nascita indesiderata di una bambina.

L’uomo aveva dedotto, infatti, che la gestazione era continuata nonostante la volontà palesata sia da lui sia da sua moglie e che quest’ultima, a seguito dell’evento, aveva dovuto rinunciare al lavoro per accudire la piccola. Lo stesso padre si era dovuto dimettere per ottenere il Tfr e provvedere così ai nuovi bisogni della famiglia, aveva dovuto sostenere le spese per il sostentamento della minore e si era trovato costretto a trasferire la propria residenza.

Dopo il doppio “no” dei giudici del merito alle sue richieste di risarcimento danni, la Corte di Cassazione ha invece riaperto la questione, rimandando la causa alla Corte d’Appello di Torino per un nuovo pronunciamento. Per gli Ermellini, infatti, occorre valutare l’insieme dei diritti e dei doveri che si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile e considerare che il padre non può ritenersi estraneo agli effetti negativi della condotta del medico e alla responsabilità della struttura in cui questo opera. Insomma, anche il padre deve “considerarsi tra i soggetti “protetti” e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento”.

Dalla considerazione del papà quale soggetto protetto dall’ordinamento e dalla tutela della procreazione cosciente e consapevole discende, pertanto, il suo diritto a essere risarcito dei danni, immediati e diretti, derivanti dalla condotta medica, tra i quali anche il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

Con la ravvicinata sentenza n. 2070/2018, quindi, la Cassazione ha chiarito un altro aspetto relativo a risarcimento del danno da nascita indesiderata, e cioè che esso non è subordinato all’accertamento di determinate condizioni di salute del neonato, ma deve essere riconosciuto “rispetto alle negative ricadute esistenziali che si verificano nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione” legittimamente esercitato.

Nel caso di specie, a chiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica era stata una coppia di coniugi che si erano determinati a interrompere la gravidanza della donna, con un intervento che, tuttavia, non era andato a buon fine. La gestazione, infatti, era gemellare ma l’intervento aveva riguardato un solo feto e, a causa del superamento del termine di cui all’articolo 4 della legge numero 194/1978 al momento della scoperta dell’errore, non era stato possibile ripetere l’interruzione. La gravidanza, quindi, era stata portata a termine.

Per i giudici, una lettura costituzionalmente orientata della legge 194 impone di interpretare il bene salute come benessere psicofisico della persona, con la conseguenza che, se dall’erroneo intervento di interruzione di una gravidanza derivi una nascita indesiderata, il risarcimento non può limitarsi al danno alla salute della madre ma deve estendersi sino a ricomprendere anche il danno patito da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione.

Dunque, conclude la Suprema Corte, ai genitori, a prescindere dalla lesione alla salute della madre, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale dalla lesione della libertà di autodeterminazione.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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