Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Con una recente sentenza, la numero 279 del 13 gennaio, il Trubunale di Milano si è trovato ad affrontare un eloquente caso relativo alla responsabilità dell’appaltatore e del committente, con particolare riferimento all’attività di demolizione che, di per sé, è potenzialmente pericolosa e possibile fonte di danno. Si tratta di un pronunciamento interessante perché il giudice ha ben chiarito quali sono i rapporti tra la responsabilità dell’una e dell’altra figura. E nel caso in cui – ma non solo in tale circostanza – il committente abbia affidato i lavori ad un’impresa non competente che si avvalga di strumenti poco consoni all’attività, non c’è dubbio che anch’egli risponderà dei danni provocati dai lavori, in solido con l’appaltatore.

Per questo tipo di lavorazioni, infatti, occorre particolare attenzione nella scelta dell’impresa demolitrice nonché della strumentazione da utilizzare. L’imperizia o la negligenza possono pertanto comportare una responsabilità anche del committente, il quale non può dirsi estraneo all’impiego di determinati strumenti o forze di lavoro piuttosto che di altre.

Nello specifico, la causa è stata promossa dal titolare di un ufficio commerciale che aveva subito danni dai lavori eseguiti nello stabile confinante, il quale ha citato in giudizio sia il committente che l’appaltatore di tali lavori. Il primo, tuttavia, ha sostenuto a di non avere alcuna responsabilità in quanto si sarebbe limitato ad affidare l’attività ad una ditta del settore.

Il giudice del Tribunale meneghino ricorda che, in base al principio di autonomia dell’appaltatore, quest’ultimo è responsabile dei danni causati durante lo svolgimento delle attività, in quanto opera avvalendosi della propria organizzazione e dei propri mezzi e assicura al committente il risultato dei lavori. Tuttavia, chiarisce la sentenza, ciò non significa che il committente sia sempre esente da responsabilità; infatti, nelle cosiddette ipotesi di culpa in eligendo, scatta la corresponsabilità del committente che ha effettuato una scelta non opportuna rispetto ai soggetti a cui affidare i lavori, in quanto non presentano le competenze tecniche e organizzative necessarie. Inoltre, la responsabilità del committente sorge altresì qualora l’appaltatore sia un mero esecutore delle direttive da questo impartite, non avendo alcuna autonomia di scelta, in quanto il committente “ingerisce” con precise disposizioni.

Il Tribunale precisa peraltro che, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, non può escludersi la responsabilità del committente per la pericolosità dell’attività svolta. Deve infatti ritenersi pericolosa non solo l’azione positiva che generi un danno, ma altresì l’omissione dalla quale possa derivare un pregiudizio, come la mancata adozione delle cautele necessarie.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incendi

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content