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Com’è noto, in caso di incidente stradale con danno alle persone, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi e chi non vi ottempera commette reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni. A prevederlo è l’articolo 189, comma 6, del Codice della Strada, che tuttavia, contrariamente a quanto ritengono in molti, e come emerge  invece dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, comprende nel suo campo di applicazione anche le ipotesi in cui la sosta vi sia ma sia solo momentanea.

Illuminante, al riguardo, la secente sentenza numero 11751/2017 depositata il 10 marzo nella quale i giudici supremi hanno confermato la condanna a dieci mesi di reclusione inflitta a un uomo che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro, inizialmente si era fermato per poi allontanarsi repentinamente senza consentire la sua identificazione né l’identificazione del suo veicolo.

L’imputato, poi rintracciato, aveva tentato di salvarsi dalla condanna assumendo di aver invitato con un cenno l’altro conducente ad allontanarsi insieme e a recarsi presso un luogo di sosta posto più avanti, che non avrebbe intralciato la circolazione stradale. Dopo essersi allontanato, però, non aveva più visto l’altra persona.

La Corte, tuttavia, ha precisato che “il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti”, con la conseguenza che deve ritenersi idonea a integrare il reato “anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine“.

A detta dei giudici, peraltro, a nulla rileva l’inconsapevolezza dell’automobilista circa l’effettiva lesione personale dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, poiché l’elemento soggettivo richiesto dal reato punito dall’articolo 189, comma 6, del Codice della Strada deve ritenersi integrato anche in presenza di dolo eventuale “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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