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La patente revocata può essere conseguita dopo tre anni dal passato in giudicato delle sentenza di condanna. Lo stabilisce una sentenza emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato, la numero 2416 del 6 giugno 2016, prendendo posizione sull’articolo 219, comma ter del Codice della strada.

Si era partiti dal caso di un conducente, trovato positivo all’alcoltest (1,5 grammi litro) dopo aver causato un incidente. Per accertare lo stato di ebbrezza, ci si deve rivolgere a delle strutture mediche predisposte su richiesta della della polizia stradale. Pertanto la contestazione, e dunque l’eventuale ipotesi di reato, deve essere contestata dall’autorità giudiziaria.

Nel suo pronunciamento, il Consiglio di Stato ha stabilito in tre anni la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna si basa sul fatto che “il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento in sede amministrativa”. Dalla lettura dell’articolo 219, comma ter Codice della strada, il legislatore si è riferito all’accertamento del reato che non può che avvenire con il giudicato in sede penale e non con l’accertamento in ambito amministrativo. Da ciò deriva come reato debba essere constatato, dall’autorità giudiziaria, in tutti suoi elementi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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